A. S. n. 5006
Indice
"Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati"
(Testo approvato in via
definitiva dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2001, non ancora
promulgato o pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale)
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto – Definizioni)
1. La presente legge reca
norme finalizzate alla prevenzione, alla cura e dal reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo
1982 sui problemi dell’alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l’abuso di alcol, e delle
indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare
riferimento al piano d’azione europeo per l’alcol di cui alla risoluzione del
17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l’Europa
della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull’alcol, adottata a
Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione
superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con
gradazione superiore al 21 per cento di
alcol in volume.
Art. 2.
(Finalità)
1. La
presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei
bambini e degli adolescenti, ad una
vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
b) favorisce l’accesso delle persone che abusano di bevande
alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce
l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di
formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza
scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o
a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo
e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sentita la Consulta di cui all’articolo 4, nel rispetto delle competenze
attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati,
secondo criteri che tengano conto dell’incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi di attività dei servizi individuati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo
svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi
all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità
che garantiscano l’elaborazione e la diffusione degli stessi a livello
regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare
nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli
istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti opportuni
affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è
maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all’abuso di alcol,
dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una
distribuzione territoriale sufficiente a garantire un’attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto
ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i
farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell’alcolismo, per i
quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti
in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le
organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui
al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. Per la realizzazione delle attività di
informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la
spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Per le
attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale
sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi
alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza
professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) il direttore dell’Istituto superiore di sanità o un suo
delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su
proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cuiuno su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i) due membri designati dal Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Società italiana di alcologia o un
suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti
della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e
l’entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti
della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un
terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la
presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell’organizzazione
della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista
dall’articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di
attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle
finalità e degli obiettivi definiti dall’articolo 1 nei rispettivi ambiti di
competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che
si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento
all’Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal
Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente
all’alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della
presente legge.
6. Per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta è
autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti
didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi
di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad
indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e
chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio,
l’apprendimento dell’alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della
strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati»;
b) all’articolo 186, comma 4, le parole: «In caso di
incidente o» sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, emanati ai sensi dell’articolo 123, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, provvede all’integrazione dei programmi di esame per l’accertamento
dell’idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida al fine di assicurare un’adeguata informazione sui rischi derivanti
dall’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell’articolo 379 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8
grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all’articolo 2 del
decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 540)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: «con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale
con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l’eventuale pericolosità per la
guida derivante dall’assunzione dello stesso medicinale».
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una
relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge,
predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell’ambito delle risorse destinate all’assistenza sanitaria rese
disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi
di
prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, all’individuazione dei servizi e delle strutture, anche
ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi
stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed
all’aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla
presente legge ed alle previsioni dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della
sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le
aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente
accreditate, ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell’ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture
esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite
dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti
alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di
osservazione e cure prima dell’invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può
essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed
associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono
svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di
enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA
PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di
pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto
anche dell’esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di
origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità
e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori
e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non
siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero
rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o
superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande
alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di
18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di
bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai
minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle
industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e
degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande
superalcoliche
sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche
nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5
milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la
sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal
medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro
con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità
sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative,
si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.